Art. 3.
(Responsabilità dell'operatore nei servizi di logistica integrata).

      1. Quando l'operatore di logistica svolge anche prestazioni di autotrasporto, per conto del committente, si applicano, relativamente a queste ultime, le norme di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
      2. Nel caso di esecuzione, da parte dell'operatore di logistica, di prestazioni di facchinaggio e di movimentazione, per conto del committente, si applicano, relativamente a queste ultime, le norme vigenti in materia di sicurezza sociale e del lavoro.
      3. Nel caso in cui l'operatore di logistica affidi il servizio di trasporto a terzi, con le modalità indicate dal comma 2 dell'articolo 4, risponde solamente se la scelta del vettore e degli altri ausiliari è avvenuta in violazione delle disposizioni di cui al citato comma 2.